L’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore 1199.
Lo stesso valore ha l’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore(1).
Note
(1)
Nel caso di apposizione “in calce” l’annotazione si presenterà al termine del documento, nell’ipotesi “in margine” a lato, mentre se “a tergo” sarà posta dietro. Se l’annotazione è sottoscritta fungerà alla stregua di una scrittura privata (v. 2702), nel caso contrario, invece, potrà essere dimostrata con qualsiasi mezzo la sua provenienza.
In ogni caso, tuttavia, tale prova non produrrà l’effetto di una liberazione completa per il debitore, il quale dovrà comunque presentare prova di adempimento, potendo soltanto contare su un ulteriore fatto liberamente apprezzabile dal giudice nel corso del procedimento.