Art. 2730 – Nozione

La confessione è la dichiarazione che una parte(1) fa della verità di fatti(2) ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte.

La confessione è giudiziale(3) o stragiudiziale(4) 2733, 2735; 228 c.p.c..

Note

(1)

La confessione, che di regola può essere resa soltanto dalla parte personalmente, è una mera dichiarazione di scienza, non un atto negoziale: di conseguenza, non occorre che il dichiarante ne voglia gli effetti, ma sono sufficienti la consapevolezza e la volontà di ammettere come vero un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte (animus confitendi).

(2)

Viene osservato il principio iura novit curia, facta sunt probanda, in forza del quale spetta al giudice indicare la norma da applicare e la qualificazione giuridica corretta adatta al caso in specie, risultando così possibili oggetti di confessione soltanto i fatti, non le norme o le qualificazioni giuridiche.

(3)

La confessione può essere resa nel corso del procedimento (e si definisce allora giudiziale) spontaneamente, oppure più spesso attraverso un interrogatorio formale, a cui il giudice procede su richiesta dell’altra parte, ponendo al soggetto interrogato le domande predisposte da quest’ultima (v. 228 c.p.c.). Nell’ambito dell’interrogatorio, la parte deve rispondere di persona, secondo ciò che prescrive l’art. 231, comma 1 c.p.c.; tuttavia, se è stato esplicitamente escluso che l’interrogatorio formale possa essere reso dal difensore, nella sua qualifica di rappresentante tecnico processuale del soggetto confitente, il legislatore ha concesso una limitata legittimazione a fornire risposte al rappresentante sostanziale dello stesso, ex art. 2731. Questa legittimazione ha inizialmente destato numerose perplessità, poiché la confessione, non essendo dichiarazione di volontà, ma di scienza, non potrebbe essere resa attraverso uno strumento rappresentativo; ciò nonostante, tale possibilità è ormai unanimemente accolta, attesi gli effetti indirettamente analoghi a quelli negoziali, prodotti dalla dichiarazione confessoria come prova legale.

(4)

La disposizione specifica che la confessione, dalla parte o da chi la rappresenta nella sostanza, può essere ottenuta anche in sede stragiudiziale, sia oralmente sia per iscritto, ed assume il medesimo valore probatorio di quella resa giudizialmente. Anche la confessione stragiudiziale fatta da un terzo o contenuta in una disposizione testamentaria può rivestire efficacia probatoria, tuttavia è discrezionalmente valutata dal giudice (v. 2735).

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