Art. 2816 – Ipoteca sul diritto di superficie

Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine 954. Se però il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie(1).

Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull’uno e sull’altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi(2).

Note

(1)

Nell’ipotesi in cui si produca l’estinzione del diritto di superficie in conseguenza di devoluzione per scadenza del termine, si avrà la corrispondente estinzione delle ipoteche, a meno che al superficiario non sia dovuto un corrispettivo che, in tal caso, il proprietario non potrà versare prima che sul medesimo abbiano trovato soddisfazione le pretese di tutti i creditori ipotecari.

(2)

L’ultima parte della norma sancisce che, nell’ipotesi di consolidazione (v. 2815), le ipoteche debbano rimanere separate, producendo perciò un processo di alienazione esecutiva distinta dei due diritti in questione, senza alcun allargamento di sorta della garanzia ipotecaria per l’avvenuta consolidazione.

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