Art. 2825 – Ipoteca su beni indivisi

L’ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione(1).

Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l’ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall’originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l’ipoteca sia nuovamente iscritta con l’indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione 2646 della divisione medesima.

Il trasferimento, però, non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l’ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli 2817 n. 2.

I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti 1113(2).

I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione 239 disp. att.(3).

Note

(1)

Nell’ipotesi in cui si abbiano ad oggetto determinati beni indivisi, appartenenti pertanto in comunione a diversi soggetti, si deve prendere in considerazione la cosiddetta ipoteca su quota astratta, non ancora determinata nello specifico e relativa ai beni assegnati al condividente, nel momento successivo alla divisione.

(2)

Qualora si venga a configurare l’ipotesi in cui il debitore ipotecario condividente riceva determinati beni differenti rispetto a quelli che erano stati individuati in un momento anteriore, la soluzione sarà ottenere quello che viene definito trasporto di ipoteca in relazione a quei medesimi beni. Si procede attraverso l’iscrizione sul bene assegnato nei 90 giorni successivi alla trascrizione della divisione e tenendo presente che il trasporto in questione non reca alcun danno alle ipoteche che siano state nel frattempo iscritte contro gli altri partecipanti. Invece, nella diversa circostanza in cui al debitore siano stati assegnati certi beni addirittura non ipotecabili, o ipotecabili in maniera limitata tramite un’aggiunta di conguaglio in denaro, l’ipoteca potrà avere ad oggetto tale conguaglio oppure una somma di denaro ad hoc al posto del solo bene ipotecabile attribuito ad un altro dei condividenti.

(3)

Il legislatore ha sancito la necessità di un termine per i creditori ipotecari o per i cessionari per proporre opposizione al pagamento dei conguagli in denaro da parte dei debitori.

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