Art. 2836 – Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo(1).

Se non è stata ancora pagata l’imposta di registro, si osservano le disposizioni dell’articolo 2669.(2)

Note

(1)

Se il titolo per l’iscrizione dell’ipoteca risulta da un atto pubblico, ovvero da una sentenza o da un altro provvedimento giudiziale, è necessario presentare all’Ufficio una copia di tali atti.

(2)

Il secondo comma del presente articolo è stato abrogato dall’art. 30, L. 27 febbraio 1985, n. 52.

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