Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo(1).
Se non è stata ancora pagata l’imposta di registro, si osservano le disposizioni dell’articolo 2669.(2)
Note
(1)
Se il titolo per l’iscrizione dell’ipoteca risulta da un atto pubblico, ovvero da una sentenza o da un altro provvedimento giudiziale, è necessario presentare all’Ufficio una copia di tali atti.
(2)
Il secondo comma del presente articolo è stato abrogato dall’art. 30, L. 27 febbraio 1985, n. 52.