Art. 2840 – Certificato dell’iscrizione

Eseguita l’iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d’ordine dell’iscrizione.

I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall’articolo 2664(1).

Note

(1)

Attraverso la restituzione della nota al richiedente viene dimostrata l’avvenuta iscrizione e reso palese il numero progressivo d’ordine che identifica chi ha provveduto alla formalità anteriormente, mentre la custodia tramite deposito avviene negli archivi immobiliari e funge da tutela per chi ne voglia prendere visione.

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