Nonostante il decorso del termine indicato dall’articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione 2852(1).
La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell’immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo 2644(2).
Note
(1)
Se il titolo è valido ed efficace, l’ipoteca si può di nuovo iscrivere prendendo quindi il grado della nuova iscrizione. Se pertanto nel frattempo qualche creditore ha iscritto altra ipoteca, questi sarà preferito a colui che non ha curato a tempo debito la rinnovazione. Si precisa che la suddetta nuova iscrizione ipotecaria è ammessa nei confronti dell’erede, ma non nei confronti del legatario.
(2)
Tale disposizione si giustifica in virtù dei principi inerenti alla trascrizione (v. art. 2643), in particolar modo poiché tramite la reiscrizione si crea una nuova ipoteca che deve comunque considerare eventuali diritti dei terzi, incompatibili con l’esistente garanzia ma ugualmente costituiti sul bene. Così, se il bene, anche anteriormente alla scadenza del termine ventennale dell’iscrizione, è acquistato da un terzo che trascrive il suo titolo, non sarà possibile effettuare una nuova iscrizione, né a carico del terzo acquirente, il quale risulta del tutto estraneo al titolo che rende legittima l’ipoteca, né a carico del suo dante causa, il quale non ha più alcun diritto immobiliare sopra il bene.