Art. 2872 – Modalità della riduzione

La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma 2876 per la quale è stata presa l’iscrizione o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni(1).

Questa restrizione può aver luogo anche se l’ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere(2).

Note

(1)

La riduzione dell’ipoteca, di regola, viene effettuata nel momento in cui il valore del bene è eccessivo, ma bisogna specificare che, qualora dopo la riduzione il credito garantito sia maggiore della somma ridotta, si potrà comunque verificare un’iscrizione suppletiva in base al titolo iniziale.
Il legislatore prescrive qui una riduzione ex lege, diversamente dalla riduzione operata volontariamente dalla parti che si concretizza perciò in una rinuncia sia pur parziale alla garanzia ipotecaria: il titolo per tale ipoteca consiste nel documento da cui discende il consenso da parte del creditore oppure in una vera e propria sentenza dalla quale derivi il diritto alla riduzione stessa.

(2)

Generalmente la riduzione può avere luogo soltanto nell’ipotesi in cui vi siano più beni sottoposti a garanzia ipotecaria. Tuttavia, il comma 2 della presente disposizione prevede una peculiare deroga a ciò quando l’oggetto dell’ipoteca sia un unico immobile, precisando che è assolutamente necessaria la fedele osservanza degli artt. 720 e 722, inerenti alle disposizioni di pubblica economia e igiene.

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