(1)Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza 2799(2).
Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma(3).
Nel caso d’ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l’iscrizione ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che l’ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall’articolo 2876 per il valore della cautela(4).
Note
(1)
L’intera norma è applicabile anche alle ipoteche iscritte anteriormente all’entrata in vigore del codice attuale, come prescrive espressamente l’art. 243 delle disp. att. c.c..
(2)
Proprio in virtù della appurata natura potestativa del diritto alla domanda di riduzione, il legislatore sottolinea che non si intende permessa la suddetta domanda nell’ipotesi in cui si verifichi una liquidità del credito o una esatta determinazione delle res ipotecate.
(3)
In questo caso non si viene a configurare una vera e propria riduzione, ma piuttosto una particolare ipotesi che produce un’estinzione parziale della garanzia. Di regola, la cancellazione estingue l’ipoteca e vi si può ricorrere esclusivamente qualora l’intero credito sia dichiarato estinto; tuttavia, se si verifica il pagamento di almeno un quinto del medesimo credito, allora è possibile la richiesta di una proporzionale riduzione. In caso di un pagamento parziale del debito originario risulta infatti praticamente impossibile ricorrere alla classica domanda di riduzione, in virtù dell’art. 2809 che dispone la teoria dell’indivisibilità della garanzia ipotecaria.
(4)
Il principio di estensione dell’ipoteca all’accessione ex art. 2811 è espressamente derogato in virtù dell’ultimo comma del presente articolo. Esso rappresenta una deroga al principio di estensione delle ipoteche alle accessioni, e risulta applicabile per analogia anche alle costruzioni sul nudo suolo, soggette sia ad ipoteca giudiziale sia ex lege.