Art. 2877 – Spese della riduzione

Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest’ultimo.

Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti 92 c.p.c.(1).

Note

(1)

Le spese che discendono dalla riduzione sono inerenti alle formalità dell’annotazione, all’ipotetico atto di assenso posto in essere da parte del creditore e alle tradizionali imposte ipotecarie. Di regola, vengono poste in capo al debitore, in quanto richiedente, ma qualora si verifichi il citato eccesso nella determinazione del valore del credito, è il creditore colui che ha possibilità di conoscerne più semplicemente l’entità e si sostanziano pertanto a suo carico. Infine, l’ipotesi di bilanciamento delle stesse spese tra entrambe le parti, se derivanti da una sentenza, trova fondamento nella cosiddetta teoria della soccombenza, generalmente stabilito dal codice di procedura civile.

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