Art. 2894 – Effetti del mancato deposito del prezzo

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall’articolo 792 del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti(1).

Note

(1)

Il terzo acquirente non è obbligato a depositare il prezzo e a liberare conseguentemente la res garantita: nella circostanza in cui questi atti non vengano posti in essere, tuttavia, si sancisce la nullità degli atti del procedimento di purgazione ormai compiuti e i creditori assumono il diritto di scegliere se cominciare la normale esecuzione o continuare il percorso già in atto. Il terzo acquirente che non ha effettuato il deposito del prezzo offerto deve comunque, a titolo sanzionatorio, risarcire i danni subìti da costoro in ordine al ritardo che comunque avviene nell’ambito dell’azione esecutiva (v. art. 2910).

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