Art. 2901 – Condizioni

Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare 2652 n. 5 che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni 524, 1113, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento(1);

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito(2).

Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto 1183, 1186; 67 l. fall.(3).

L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione 2652 n. 5, 2690; 64 l. fall. ss.(4).

Note

(1)

Per il fruttuoso esperimento dell’azione revocatoria (detta anche actio pauliana) devono concorrere determinati presupposti: in primis deve essere presente un atto di disposizione, cioè un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene (ad esempio, vendendo un immobile o cedendo un credito) oppure assumendo un obbligo nuovo verso terzi (ad esempio, accendendo un mutuo) o ancora costituendo sui propri beni diritti a favore di altri (ad esempio diritti di usufrutto, ipoteca, ecc.); poi deve sussistere il cosiddetto eventus damni, ossia un serio pregiudizio per le ragioni creditorie insito nelle conseguenze dell’atto di disposizione compiuto che influisce negativamente sul patrimonio del debitore, non necessariamente in maniera totale; ed infine deve esserci la scientia fraudis (o damni) del debitore, ossia la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore, anche senza la specifica intenzione di nuocere allo stesso (animus nocendi).

(2)

Se l’atto è a titolo oneroso, si ritiene necessario anche un ulteriore presupposto, consistente nella cosiddetta “partecipatio fraudis” del terzo, che deve perciò essere partecipe della consapevolezza del pregiudizio arrecato dall’atto al debitore, non essendo rilevante il momento in cui l’atto viene a compimento, in quanto il debitore potrebbe alienare un bene anche prima della nascita del credito, con l’obiettivo di pregiudicare un ipotetico futuro creditore. In questo caso, qualora il terzo acquirente risulta essere stato in mala fide non meriterà alcun riguardo, essendo assimilato al debitore. Si deve specificare che sono considerati atti a titolo oneroso anche le garanzie, se viene dimostrato che la nascita del credito dipendeva proprio dal futuro sorgere della garanzia che era pertanto prevista sin dalla concessione del credito stesso. Invece, se l’atto è a titolo gratuito, è sufficiente la scientia fraudis in capo al debitore, poiché la legge, tra il terzo acquirente che tenta di realizzare un vantaggio (“qui certat de lucro captando”) ed il creditore che vuole evitare un danno (“qui certat de damno vitando”), non può che favorire quest’ultimo.

(3)

Nel caso in cui si sia dato luogo a pagamenti per debiti ormai scaduti, questi non possono essere soggetti ad azione di revocazione, anche qualora si potesse dimostrare che il debitore abbia volontariamente posto in atto agevolazioni verso un creditore rispetto agli altri.

(4)

L’azione revocatoria non elimina l’atto impugnato, ma lo rende semplicemente inefficace esclusivamente verso il creditore che ha agito, evidenziando quindi una inefficacia relativa (anche detta inopponibilità). Non si produce un effetto restitutorio, poiché il bene non rientra nel patrimonio del debitore, ma il creditore agente potrà promuovere sul bene oggetto di revocatoria azioni sia esecutive che conservative, come se il bene non fosse mai stato soggetto all’atto dispositivo.
Nell’ipotesi in cui sia avvenuta una seconda alienazione ad opera del terzo, che abbia a sua volta alienato ad altri il medesimo bene, la legge tutela alla pari creditore e terzo acquirente, sempre che si sia trattato di un acquisto a titolo oneroso e i terzi abbiano acquistato in buona fede e tenendo presente il momento di trascrizione della domanda.

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