Sono salve le disposizioni sull’azione revocatoria in materia fallimentare 64 – 70 l. fall. e in materia penale 192 c.p. ss.(1).
Note
(1)
Vengono qui esplicitamente richiamate le disposizioni ex art. 67 della Legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) e gli artt. 192 – 194 del Codice Penale, le quali prevedono specifici casi di revocatoria. Ad esempio, nel caso della revocatoria prescritta dalla Legge fallimentare, la prescrizione sarà sempre breve (quinquennale), ma inizierà il suo decorso dalla data precisa della sentenza decretante il fallimento e non dalla data dell’atto (v. art. 2903).