Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione(1) anche i beni gravati dal pegno.
Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca .
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale 2755 su determinati beni 2770.
Note
(1)
Nell’esecuzione mediante espropriazione forzata, il bene o i beni colpiti dalla procedura esecutiva vengono venduti ai pubblici incanti e la somma ricavata ripartita tra i creditori, attraverso le forme prescritte dal codice di rito agli artt. 483 ss. c.p.c.