Art. 2911 – Beni gravati da pegno o ipoteca

Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione(1) anche i beni gravati dal pegno.

Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca .

La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale 2755 su determinati beni 2770.

Note

(1)

Nell’esecuzione mediante espropriazione forzata, il bene o i beni colpiti dalla procedura esecutiva vengono venduti ai pubblici incanti e la somma ricavata ripartita tra i creditori, attraverso le forme prescritte dal codice di rito agli artt. 483 ss. c.p.c.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?