Art. 2919 – Effetto traslativo della vendita forzata

La vendita forzata 503 c.p.c. ss. trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subìto l’espropriazione(1), salvi gli effetti del possesso di buona fede 1153.

Non sono però opponibili all’acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante 2913 ss. e dei creditori intervenuti nell’esecuzione.

Note

(1)

Secondo la corrente giurisprudenziale prevalente, il trasferimento del diritto sul bene nell’ambito della vendita forzata avviene a titolo derivativo (v. Libro III, Titolo II, Capo III). Inoltre, è ormai assodato che la vendita forzata produce l’estinzione dei diritti reali di garanzia (privilegi, pegni o ipoteche) cui è sottoposta la res esecutata, attraverso un cosiddetto effetto purgativo.
Svoltasi tale vendita, al creditore procedente sarà dato di prelevare sul ricavato proprio quella specifica somma di denaro che costituisce l’oggetto del suo credito, degli accessori e delle spese maturate successivamente all’inadempimento. Tuttavia, siccome anche altri creditori possono trovarsi nella stessa situazione e ad essi pure risponde il patrimonio del comune debitore nella sua piena latitudine (v. art. 2741), questi, dopo il pignoramento o persino dopo la vendita, avranno il diritto di intervenire nel processo espropriativo e di chiedere una parte della distribuzione del ricavato.

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