Art. 2928 – Assegnazione di crediti

Se oggetto dell’assegnazione è un credito, il diritto dell’assegnatario verso il debitore che ha subito l’espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato(1).

Note

(1)

La peculiarità di tale ipotesi è data dal fatto che il diritto del creditore non trova soddisfazione sino al momento in cui a questi non perviene l’effettivo pagamento del credito, il quale viene pertanto destinando all’assegnazione “pro solvendo”.
Tuttavia, è possibile che lo stesso creditore ponga in essere atti dispositivi sul credito in questione (ad esempio, un atto di cessione ex art. 1260) che portino l’assegnazione a divenire “pro soluto” (v. art. 1266): in tale caso, a prescindere dal reale adempimento, basterà il mero trasferimento del credito.

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