La prescrizione rimane sospesa(1):
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all’articolo 316 o i poteri a essa inerenti 261 e le persone che vi sono sottoposte(2);
3) tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela 357, 424, finché non sia stato reso e approvato il conto finale 386, salvo quanto è disposto dall’articolo 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato 390 ss. o l’inabilitato 424;
5) tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario 484;
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi 2393(3)(4);
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto 247 disp. att..
Note
(1)
La sospensione della prescrizione, anch’essa rilevabile solo dalla parte, toglie momentaneamente rilievo al mancato esercizio del diritto e si ha solamente nelle ipotesi tassativamente previste, nelle quali tale esercizio è reso oggettivamente impossibile o comunque estremamente difficile da peculiari rapporti tra chi dovrebbe subire la prescrizione e chi invece ne trae vantaggio.
(2)
Questo numero è stato sostituito dall’art. 210, L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia) e, successivamente, le parole “responsabilità genitoriale” hanno sostituito “potestà”, ai sensi dell’art. 92, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (Attuazione riforma della filiazione).
(3)
Mediante la sentenza del 24 luglio 1998, n. 232, la Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità di tale numero, nella parte in cui non viene disposto che la prescrizione goda della sospensione consentita dal presente articolo nelle ipotesi in cui siano intentate delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società in accomandita semplice, finché questi rivestono il periodo di carica, esattamente tra gli stessi e la società.
(4)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 262 dell’11 dicembre 2015, ha dichiarato l’illegittimità di tale numero nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.