La metamorfosi delle ONLUS: regole, rischi e strategie nell’ultimo quarto di miglio.
A partire dal dì 1 gennaio 2026, con la soppressione definitiva dell’Anagrafe unica delle ONLUS, il sistema costruito intorno alla disciplina del D.Lgs. 460/1997 cessa di esistere, e con esso vengono meno i benefici fiscali che per oltre vent’anni hanno caratterizzato questa particolare categoria di enti non profit. Si entra così in una fase che, pur annunciata da tempo, richiede ora scelte rapide e ben ponderate. La normativa di riforma del Terzo Settore, infatti, collega in modo diretto la chiusura dell’Anagrafe ONLUS all’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore, fissando la fine del regime speciale al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, cioè dal 2026, e rendendo irrevocabile la cessazione della qualifica ONLUS.
Le ONLUS che ancora detengono tale qualifica devono, quindi, confrontarsi con una scadenza decisiva: il 31 marzo 2026, data entro la quale è necessario determinare il proprio futuro giuridico e fiscale. Il legislatore ha previsto che tutti gli enti interessati presentino, entro tale termine, un’istanza telematica di iscrizione al RUNTS, qualora intendano proseguire l’attività beneficiando dell’assetto agevolativo riservato agli Enti del Terzo Settore. La procedura avviene tramite il portale RUNTS, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante; nelle ONLUS con personalità giuridica, la domanda deve essere presentata a cura del Notaio.
L’iscrizione non è un mero adempimento formale, poiché richiede una revisione dello statuto dell’ente per adeguarlo alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore. Ciò comporta l’inserimento delle attività di interesse generale, la definizione puntuale delle clausole patrimoniali e di devoluzione, l’adeguamento delle norme sulla governance interna e l’adozione degli obblighi di trasparenza richiesti agli ETS. L’istanza deve inoltre essere corredata dagli ultimi due bilanci consuntivi redatti secondo i modelli ministeriali, oltre alla nomina dell’organo di controllo, obbligatoria quando ricorrono le soglie dell’art. 30 CTS, e sempre necessaria per le fondazioni.
La scelta di non presentare la domanda al RUNTS entro il termine indicato comporta effetti molto rilevanti. In primo luogo, l’ente perde definitivamente la qualifica ONLUS e non può più accedere né ai benefici fiscali di cui godeva, né allo stesso regime degli ETS. Ciò implica il ritorno al regime fiscale ordinario, come ente non commerciale o commerciale, con tutte le conseguenze in termini di imposizione diretta e indiretta. In secondo luogo, scatta l’obbligo di devolvere il patrimonio incrementale, cioè l’incremento patrimoniale maturato negli anni grazie alle agevolazioni concesse in quanto ONLUS, a favore di altri enti del Terzo Settore o di enti pubblici. Si tratta di un effetto automatico e non rimandabile, che rappresenta una delle misure più incisive previste dalla riforma per garantire la continuità dell’utilità sociale del patrimonio agevolato.
Per alcuni enti, una possibile alternativa all’iscrizione al RUNTS è la richiesta di acquisire la qualifica di impresa sociale, anch’essa da presentare entro il 31 marzo 2026 e tramite il Registro delle imprese, opzione che può risultare adeguata per quelle ONLUS che svolgono attività economicamente strutturate e continuative. Anche in questo caso, tuttavia, restano necessari l’adeguamento statutario e la piena conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. 112/2017.
In questo quadro, un ruolo rilevante lo svolgono le indicazioni interpretative già fornite dall’Agenzia delle Entrate attraverso la bozza di circolare in consultazione. Pur confermando in modo chiaro che la fine del regime ONLUS decorre dal 1° gennaio 2026, la bozza adotta un approccio definito “graduato” per gli enti con esercizi non solari, modulando l’impatto applicativo in funzione della chiusura dei loro “periodi d’impresa”, ma senza in alcun modo prorogare o attenuare l’effetto della cessazione del regime. Ciò implica che anche tali enti devono rispettare la scadenza del 31 marzo 2026 e valutare immediatamente la propria posizione per evitare conseguenze indesiderate.
Alla luce di tutto ciò, le ONLUS sono oggi chiamate a compiere rapidamente scelte strategiche, perché la transizione al nuovo sistema non è automatica. Ciascun ente deve esaminare attentamente il proprio assetto, verificare la coerenza delle attività svolte con le categorie degli ETS, valutare i costi e i benefici dell’ingresso nel RUNTS e, se necessario, avviare tempestivamente il percorso di adeguamento statutario. La riforma, infatti, ha previsto un cambio di paradigma: non più un regime speciale e autonomo come quello delle ONLUS, ma un sistema unitario e organico, in cui l’accesso alle agevolazioni è subordinato alla conformità alle regole del Codice del Terzo Settore.
In definitiva, il tempo per decidere non è molto, ma la strada è chiara: rientrare nel RUNTS per mantenere un profilo agevolato e riconosciuto dalla legge, oppure uscire definitivamente dal perimetro agevolativo, assumendo su di sé le conseguenze patrimoniali e fiscali che la normativa prevede. In entrambi i casi, è indispensabile che gli enti agiscano sin da subito, per evitare effetti automatici e irreversibili che potrebbero mettere a rischio la prosecuzione della loro missione sociale.
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