Art. 1 – Capacità giuridica

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita 22 Cost..

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita(1)(2).

Note

(1)

In particolare, il concepito (intendendosi colui che è stato procreato da un uomo e da una donna, ma è ancora nel ventre materno) ha la capacità di succedere a causa di morte (v. art. 462) e di ricevere per donazione (v. art. 784).

(2)

Il comma 3 è stato abrogato ex art. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25 ed ex art. 3, D. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Testo previgente: “Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall’appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali”.

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