La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa(1).
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro(2).
Note
(1)
Art. così sostituito ex art. 1, L. 8 marzo 1975 n. 39 (Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato).
(2)
Cfr. art. 108, l. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio); l. 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), nonché d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) e d.lgs. 18 agosto 2000, n. 262 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345); l. 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nonché l. 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità); art. 101, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Disposizioni in materia di banco posta); L. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro); l. 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro); art. 17, l. 5 febbraio 1999, n. 25 (Legge comunitaria 1998); d.lgs. 26 novembre 1999, n. 532 (Disposizioni in materia di lavoro notturno) e d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità e paternità); art. 23, l. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato); d.m. 9 gennaio 2003 (Libretto di risparmio postale intestato a minori di età) in G.U. 15 febbraio 2003, n. 38; L. 296/2006 (Finanziaria 2007).