Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni(1).
Note
(1)
Il diritto alla privacy nel trattamento dei dati personali, in riferimento al diritto alla all’identità personale ed alla riservatezza, è stato riconosciuto dapprima con la L. 675/1996, in seguito confermato dal D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), oggi sostituito dalla legge 163/2017 (v. GDPR – regolamento UE 679/2016).