Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’articolo 7(1).
Note
(1)
Cfr. artt. 8, 21 e 82 L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) nonché il D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ora sostituito dalla legge 163/2017 (v. GDPR – regolamento UE 679/2016).