Art. 1001 – Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

L’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’articolo 995(1).

Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia(2).

Note

(1)

La regola è in sintonia col diritto di usufrutto (art. 978 del c.c.), nonché con il contenuto del quasi usufrutto (art. 995 del c.c.).

(2)

Se la gestione di un fondo rustico è affidata a terzi, l’usufruttuario è diligente se vigila con costanza sulle sue opere, provvedendo, in particolare, a mantenere immutata la naturale destinazione del fondo, nonché la sua capacità reddituale e il suo godimento.

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