Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d’usufrutto(1) 1998, è necessario il concorso del titolare del credito e dell’usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all’altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti(2).
Il capitale riscosso dev’essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l’usufrutto. Se le parti non sono d’accordo sul modo d’investimento, provvede l’autorità giudiziaria.
Note
(1)
Oggetto del diritto è il bene-capitale: dei frutti l’usufruttuario diventa, infatti, proprietario senza alcun obbligo di restituzione.
(2)
Il richiamo alle disposizioni in materia di cessione del credito (v. 1260), delle quali l’usufrutto di credito fa parte, comporta la necessità di notifica al debitore per eliminare ogni possibilità di quest’ultimo di ritenere possibile il mantenimento della titolarità del credito in capo al cedente ed evitare che egli adempia la sua obbligazione nei confronti dello stesso con effetti liberatori.