Se l’usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:
gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione(1), salva la facoltà dell’usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell’usufrutto(2). L’amministrazione è affidata, con il consenso dell’usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall’autorità giudiziaria 159;
il danaro è collocato a interesse 1000 comma 2(3);
i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell’usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, è fatta dall’autorità giudiziaria;
le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse 1000 comma 2.
In questi casi appartengono all’usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.
Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l’uso 996, il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L’usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.
Note
(1)
La scelta è effettuata dall’usufruttuario, anche se, nel caso egli prediliga la locazione, il proprietario può rifiutare un conduttore che non sembri persona adatta a lasciare il fondo in buone condizioni idonei o ad eseguire le riparazioni cui l’usufruttuario ha diritto.
(2)
Tale facoltà non è condizionata al fatto che l’usufruttuario versi in stato di bisogno o sia privo di altra abitazione.
L’applicazione di tale disposizione non dipende in alcun modo dall’eventuale stato di bisogno in cui si trovi l’usufruttuario o dal suo essere senza una diversa abitazione.
(3)
Il nudo proprietario può opporsi alla decisione di investire denaro in società per azioni o in altre imprese speculative, dal momento che ciò comporterebbe il venire in essere di frutti diversi dagli unici – gli interessi – previsti dalla legge.