Art. 1004 – Spese a carico dell’usufruttuario

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia(1), amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario.

Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione 1015(2).

Note

(1)

Si tratta di prevenire ogni evento calamitoso ed altri possibili danni; di evitare ogni attività delittuosa; di far presente al proprietario la necessità di riparazioni straordinarie; di non tralasciare l’esercizio di servitù costituite a favore del fondo evitando la loro prescrizione per non-uso.

(2)

Si effettuano riparazioni straordinarie ogni volta che siano necessari adempimenti circa l’uso o il godimento della cosa da parte dell’usufruttuario.
L’effettuazione delle riparazioni ordinarie sarebbe compreso tra le modalità di esercizio del diritto di usufrutto e non tra le obbligazioni specificamente spettanti all’usufruttuario.

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