Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l’esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell’usufruttuario di farle eseguire a proprie spese(1). Le spese devono essere rimborsate alla fine dell’usufrutto senza interesse(2). A garanzia del rimborso l’usufruttuario ha diritto di ritenere l’immobile riparato 2756; 152(3).
Note
(1)
L’effettuazione delle riparazioni straordinarie rappresenta per il titolare una semplice facoltà, concessa dall’ordinamento a suo vantaggio, che nasce nel momento in cui il nudo proprietario rinuncia ad eseguire gli interventi di sua spettanza sulla cosa e relativamente alla quale è necessario tener conto dell’interesse dell’usufruttuario a che il valore d’uso della stessa non venga compromesso in alcun modo.
(2)
A favore dell’usufruttuario non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute per riparazioni straordinarie se oggetto del relativo diritto sono cose deteriorabili, passibili, cioè, di lenta consumazione, dal momento che il nudo proprietario non può trarre dalle stesse alcun vantaggio.
(3)
Se le riparazioni in esame si riferiscono a beni mobili, l’usufruttuario gode del diritto di ritenzione e del privilegio riconosciutogli dalla legge per aver operato delle migliorie sugli stessi e per aver provveduto alla loro conservazione (v. art. 2756 del c.c.).