Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l’edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto(1).
Note
(1)
La disposizione in esame trova applicazione qualora l’immobile in gran parte danneggiato sia un presupposto necessario per il godimento del fondo (es.: casa colonica, stalla, silos – granaio o per foraggi etc.), dovendosi, altrimenti, fare riferimento all’art. 1018.