L’usufruttuario è tenuto, per la durata dei suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.
Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto(1).
Note
(1)
Il principio della divisione dei carichi pro rata temporis è alla base anche della spartizione dei frutti nell’anno agrario (v. art. 984 del c.c.).