Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione 93 e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa 84, 86, 87 nn. 1, 2-4, 88(1).
L’ufficiale dello stato civile dichiara nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita.
Note
(1)
I casi per cui si può procedere a tale tipo di celebrazione riguardano un pericolo nel ritardo che potrebbe pregiudicare la stessa realizzabilità del matrimonio (tipicamente, una fase talmente avanzata di malattia che renderebbe imminente la morte di un soggetto). La falsa asserzione di tale circostanza costituisce una mera irregolarità della celebrazione e non incide sulla validità dello stesso.