Art. 1010 – Passività gravanti su eredità in usufrutto

L’usufruttuario di un’eredità o di una quota di eredità è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l’eredità stessa sia gravata(1).

Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l’usufrutto, è in facoltà dell’usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell’usufrutto(2) 1011.

Se l’usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario può pagare tale somma, sulla quale l’usufruttuario deve corrispondergli l’interesse 1284 durante l’usufrutto, o può vendere una porzione dei beni soggetti all’usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.

Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita 1470 dei beni, questa è fatta d’accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all’autorità giudiziaria in caso di dissenso. L’espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.

Note

(1)

Il pagamento dei debiti che hanno ricadute sul reddito spetta all’usufruttuario; è il caso, per esempio, di quelli riferiti a prestazioni periodiche (rendite, canoni, interessi). Sono, invece, debiti di capitale, a carico del nudo proprietario, le prestazioni non periodiche, come, per esempio, le rate di una somma di capitale dei debiti e dei legati.

(2)

L’usufruttuario ha la facoltà di pagare i debiti e i legati relativi al capitale, ma se egli non provvede in questo senso, può, infatti, pensarci il proprietario, purché il primo ne sia a conoscenza. Se nessuno dei due si fa carico di quanto sopra, è necessario vendere una porzione dei beni fino a concorrenza di quanto dovuto.

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