Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell’articolo 1009 e dal secondo comma dell’articolo 1010, l’usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta 748, 1006, 1502; 152(1).
Note
(1)
Se, cioè, l’usufrutto si riferisce a più beni, il diritto di ritenzione è limitato alla cosa o al gruppo di cose che abbiano valore uguale o eccedente il meno possibile il dovuto, il resto deve, infatti, essere restituito.