Se durante l’usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l’usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia(1) e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario 1586, 1777.
L’usufruttuario può far riconoscere l’esistenza delle servitù a favore del fondo o l’inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo 949, 1079; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario(2).
Note
(1)
La denunzia dell’usufruttuario, per la sua finalità di consentire al proprietario l’esercizio del suo diritto, deve avvenire tempestivamente; essa può essere compiuta in qualsiasi forma, compresa quella verbale.
(2)
Quando, invece, l’azione confessoria o negatoria servitutis viene esercitata dal nudo proprietario o nei confronti di questi, non occorre nel relativo giudizio la partecipazione anche dell’usufruttuario del fondo attivamente o passivamente gravato dalla servitù, poiché la sentenza che venga eventualmente pronunciata non è idonea a porre in dubbio i diritti in costanza di usufrutto, e quindi non è a lui opponibile.