Art. 1014 – Estinzione dell’usufrutto

Oltre quanto è stabilito dall’articolo 979, l’usufrutto si estingue 1350 n. 5, 2814:

1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni(1);

2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona 1072, 1253;

3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito 1016, 1019(2).

Note

(1)

Qualsiasi atto di esercizio è idoneo ad interrompere la prescrizione, anche qualora il suo contenuto sia meno ampio rispetto alle facoltà spettanti all’usufruttuario, come nel caso in cui si usi limitatamente della cosa, senza averne il pieno godimento.

(2)

L’usufrutto può estinguersi anche per rinuncia abdicativa del titolare oppure per una sentenza che pronunci l’invalidità del titolo costitutivo, la nullità, l’annullamento, la rescissione o la revoca, ovvero ancora a seguito della risoluzione del titolo del costituente o, infine, per l’acquisto del bene mobile come libero tramite il possesso in buona fede (c.d. usucapio libertatis) ovvero a causa di un provvedimento di natura ablativa della pubblica amministrazione.

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