Art. 1015 – Abusi dell’usufruttuario

L’usufrutto può anche cessare per l’abuso che faccia l’usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli 981 o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni(1).

L’autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l’usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l’obbligo di pagare annualmente all’usufruttuario, durante l’usufrutto, una somma determinata.

I creditori dell’usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l’avvenire 2900(2).

Note

(1)

Ricorre la decadenza per disposizione del giudice solo in ipotesi di inefficace vendita dello stesso, suo deterioramento od omessa manutenzione ordinaria, qualora, a suo parere, i comportamenti elencati – peraltro in modo non tassativo – costituiscano abuso gravissimo.
Da quanto sopra si evince che sono tali tutti i comportamenti dell’usufruttuario che possono essere ritenuti gravi a tal punto da compromettere il diritto del nudo proprietario, come quando la cosa sia danneggiata in modo inevitabile ed irreversibile, risultando il suo valore grandemente diminuito.

(2)

L’intervento dei creditori è possibile anche qualora essi non abbiano un titolo esecutivo, un documento, cioè, con cui venga appurata l’esistenza o venga in essere il diritto del creditore da realizzarsi in via esecutiva e da cui si evinca un diritto di credito certo, liquido ed esigibile e tale per cui, se essi risarciscono il danno ed offrono idonea garanzia, si possa evitare l’estinzione dell’usufrutto.

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