Art. 1017 – Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi

Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito, l’usufrutto si trasferisce(1) sull’indennità dovuta dal responsabile del danno 1000.

Note

(1)

La disposizione in oggetto prevede una conversione dell’usufrutto che da diritto reale diviene usufrutto di credito (v. art. 2025 del c.c.) per cui la relativa riscossione viene equamente divisa tra usufruttario e proprietario.

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