Art. 1018 – Perimento dell’edificio

Se l’usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire(1), l’usufruttuario ha diritto di godere dell’area e dei materiali 1016.

La stessa disposizione si applica se l’usufrutto è stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l’area e di valersi dei materiali, pagando all’usufruttuario, durante l’usufrutto, gli interessi 1284 sulla somma corrispondente al valore dell’area e dei materiali(2).

Note

(1)

Il venir meno dell’immobile accessorio di un terreno oggetto del diritto di usufrutto può essere conseguenza del fatto dell’usufruttuario, il quale, in questa ipotesi deve risarcire il danno e può subire le conseguenze legate alla decadenza, istituto che assumerebbe rilevanza a seguito dell’abuso dallo stesso compiuto (v. art. 1015).

(2)

Se il proprietario ricostruisce la cosa venuta meno, l’usufrutto avente ad oggetto il fondo e i materiali è passibile di estinzione, e non può ricadere (nemmeno se in tal senso si è espressa la volontà delle parti) sul nuovo immobile. L’usufrutto, eventualmente concesso dal titolare sull’edificio ricostruito, deve, pertanto, venire in essere secondo la legge, senza poter essere in alcun modo ritenuto continuazione del precedente.

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