Art. 1019 – Perimento di cosa assicurata dall’usufruttuario

Se l’usufruttuario ha provveduto all’assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dall’assicuratore.

Se è perito un edificio e il proprietario intende ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l’usufruttuario non può opporsi(1). L’usufrutto in questo caso si trasferisce sull’edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell’usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest’ultima(2).

Note

(1)

Se, invece, le parti si sono accordate su un intervento diverso dalla ricostruzione dell’edificio distrutto o se il modo dell’impiego fruttifero dell’indennità è stabilito dal giudice, il proprietario può procedere alla ricostruzione solo una volta raccolto il consenso dell’usufruttuario.

(2)

Se, al contrario, la somma impiegata è minore, il diritto dell’usufruttuario si espande sull’edificio ricostruito o sulla parte restante dell’indennità di assicurazione.

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