I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione(1) al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio 86.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all’articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto 149, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui(2).
Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento 84 ss. o se gli consta l’infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell’età, non possa essere promossa l’interdizione 85.
Note
(1)
Le opposizioni sono dichiarazioni provenienti dai soggetti legittimati dalla legge, miranti ad esplicitare una causa impeditiva al matrimonio (e di cui agli artt. 84-90 determinandone la sospensione della celebrazione ex art. 104 del c.c.).
(2)
Con la riforma del 1970 (la celeberrima L. 898 sui casi di scioglimento del matrimonio) deve intendersi esteso il diritto di opposizione (in aggiunta ai soggetti delineati nei primi commi dell’articolo in esame) anche all’ex coniuge, nei casi di scioglimento per cause diverse, ovviamente, dalla morte di uno dei coniugi.