Chi ha il diritto d’uso di una cosa 540 può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti(1) per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia 1023(2).
I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto(3).
Note
(1)
Diversamente da quanto avviene in materia di usufrutto, i frutti spettanti all’usuario sono esclusivamente quelli deputati al consumo materiale e diretto; non possono, pertanto, essere annoverati in tale categoria i frutti civili ed il denaro dal momento che esso non è atto a soddisfare una necessità in modo diretto, dovendosi a tale scopo provvedere ad uno scambio con altri beni.
(2)
Il diritto d’uso può fare capo anche ad una persona giuridica, perché la facoltà di utilizzare il bene non ha come naturale conseguenza la soddisfazione di necessità di carattere prettamente individuale, come quelle alimentari.
L’ente che si serve di una cosa fruttifera non ha, tuttavia, il diritto di fare propri i frutti naturali, dal momento che allo stesso non fanno capo bisogni personali tali da dover essere soddisfatti con essi.
(3)
L’uso può venire in essere per testamento (art. 587 del c.c.), per contratto (l’ipotesi più ricorrente è quella della donazione dell’uso o di una riserva dello stesso nella donazione di proprietà) o a seguito di usucapione (artt. 1158 ss. c.c.), ma non può esserci possesso valido a questo fine se l’attività svolta non corrisponde all’esercizio della proprietà o altro diritto reale, come accade nell’ipotesi (presa in esame dalla giurisprudenza) di utilizzo di mezzi pubblicitari su di un muro altrui finalizzato solo ad accrescere la vendita dei prodotti o la diffusione dei servizi di un complesso aziendale.