Art. 1022 – Abitazione

Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia 540 comma 2, 1023(1).

Note

(1)

Tale istituto, può essere considerato alla stregua di uso (art. 1021 del c.c.) avente ad oggetto un immobile adibito a finalità abitative oppure lo si può considerare come figura giuridica avente caratteri diversi da quelli propri del diritto in esame.
L’abitazione, in particolare, non dà al titolare alcun diritto sui frutti, dato che le facoltà allo stesso attribuite si riferiscono soltanto ai bisogni suoi e della sua famiglia, mentre nell’uso questo limite riguarda solo i frutti (c.d. modica perceptio).
Nell’ipotesi esemplificativa di uso su di una casa, il titolare del diritto reale di godimento ha non solo il diritto di abitarla, ma anche di adibirla a negozio, a laboratorio, a magazzino, escludendo del tutto dal godimento il proprietario.
Nell’ipotesi di abitazione, il titolare ha, invece, l’obbligo di godere e limitare l’abitazione a quella porzione dell’immobile bastevole al soddisfacimento dei bisogni abitativi suoi e della sua famiglia, avendo il proprietario la possibilità di persistere nell’uso della rimanente porzione di casa.

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