Le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione(1).
Note
(1)
Se il bene perisce non sono applicabili gli artt. 1017 e 1019 (c.d. surrogazione reale avente ad oggetto l’indennità dovuta dal terzo o dall’assicuratore) e si verifica, dunque, l’estinzione del diritto. L’usuario potrà ricevere una somma di denaro pari al valore dell’uso, tenendo conto della sua presumibile durata ricavabile dalla capitalizzazione della quota di reddito che compete all’usuario. Il motivo di questa esclusione consiste nel fatto che l’ordinamento non contempla la possibilità che esista un diritto d’uso sui crediti.