La servitù prediale(1) consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario 1072(2).
Note
(1)
Le servitù prediali (praedium = fondo) necessitano, ai fini della loro costituzione (art. 1031) di due requisiti:
– la presenza di due fondi legati da un rapporto di vicinanza tale che, pur se non confinanti, sia possibile l’esercizio della servitù;
– l’obiettiva utilità che un fondo può trarre dalla limitazione imposta al fondo vicino.
(2)
La dicitura “appartenente a diverso proprietario” si riferisce al generale principio (di cui al brocardo nemini res sua servit) secondo cui il proprietario di due fondi vicini non può costituire una servitù a favore dell’uno e a carico dell’altro.