Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù da parte del titolare(1), salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti 1070(2).
Note
(1)
La servitù può avere come oggetto un “pati”, la sopportazione, cioè, di una determinata attività del proprietario del fondo dominante, o in un non facere, consistente nell’astenersi dall’esercitare una specifica attività.
Il proprietario del fondo servente non deve essere costretto, pertanto, ad un comportamento attivo (servitus in faciendo consistere nequit).
Una prestazione di fare può soltanto avere ad oggetto un’obbligazione di carattere “esterno”, ciò che caratterizza la servitù.
(2)
Il proprietario del fondo servente può, ad esempio, essere tenuto in base al titolo ad occuparsi della manutenzione della strada deputata a servitù di passaggio.