È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro(1).
È ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l’edificio è costruito o il fondo è acquistato(2).
Note
(1)
La costituzione di una servitù mirata ad ottenere un’utilità futura ha immediata efficacia reale: essa, cioè, viene ad esistenza istantaneamente.
(2)
Se l’utilità futura è connessa ad un edificio da costruire o ad un fondo da acquistare, la costituzione del diritto in esame ha una differita efficacia reale: la servitù viene, cioè, in essere esclusivamente dal giorno in cui l’immobile è costruito o il fondo è acquistato.
La differenza con quanto stabilito dal primo comma, consta nel criterio dell’attualità o meno dell’utilitas; ricorre il caso previsto dal secondo comma, se quest’ultima ha come presupposto la costruzione degli immobili; se, invece, il vantaggio prescinde dalla prevista costruzione, si ha una servitù per vantaggio futuro con immediata efficacia reale.