Art. 1037 – Condizioni per la costituzione della servitù

Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell’acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio(1); che la medesima è sufficiente per l’uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque(2).

Note

(1)

La servitù di acquedotto coattivo si estingue contestualmente al venir meno della disponibilità dell’acqua.

(2)

Il fine che si tende a raggiungere è un’adeguata conciliazione fra interessi in conflitto tra loro.

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