I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell’articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi(1), a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinché queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni(2).
Note
(1)
Per risanamento dei fondi il legislatore intende riferirsi non solo alla bonifica ma anche alle integrali migliorie dei fondi non fertili.
(2)
I costi vengono divisi a seconda del vantaggio che ogni titolare ricava dalla bonifica.