Art. 1046 – Norme per l’esecuzione delle opere

Nell’esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell’articolo 1033 e degli articoli 1035 e 1036(1).

Note

(1)

Si vedano le disposizioni positivizzate dall’art. 1043 all’art. 1045.

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