Nell’esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell’articolo 1033 e degli articoli 1035 e 1036(1).
Note
(1)
Si vedano le disposizioni positivizzate dall’art. 1043 all’art. 1045.
Nell’esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell’articolo 1033 e degli articoli 1035 e 1036(1).
Note
(1)
Si vedano le disposizioni positivizzate dall’art. 1043 all’art. 1045.
9:00 – 18:00 Lunedì – Venerdì
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