Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un’indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio(1).
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve prima d’imprendere le opere o di iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell’articolo 1038.
Note
(1)
Nell’ipotesi prevista da tale articolo l’indennità non comprende solo il danno effettivo al fondo causato dall’aver esercitato la servitù di passaggio coattivo, ma anche il deprezzamento che ne è derivato.