Art. 1055 – Cessazione dell’interclusione

Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente(1). Quest’ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l’autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l’indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall’anno successivo.

Note

(1)

Se il fondo dominante cessa di essere intercluso venendo, quindi, meno l’indispensabilità del passaggio, la servitù, qualora ne si domandi la soppressione, e solo in questo caso, non si estingue automaticamente.

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